Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Ulteriori informazioni
Ai sensi del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101. e ss.mm.ii. (D.Lgs 101/2020) il Datore di Lavoro ha l’obbligo di assicurare la Sorveglianza Medica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti.
Tramite i suoi collaboratori, l’Istituto B. Ramazzini aiuta le aziende ad adempiere anche a questi importanti obblighi fornendo un servizio completo comprensivo di Nomina del Medico Autorizzato, Formazione Specifica sulla Radioprotezione, Consulenza specialistica, Gestione documentale.
Le normative sulla radioprotezione si applicano:
a) alla costruzione, all'esercizio ed alla disattivazione degli impianti nucleari;
b) a tutte le pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente artificiale o naturale (produzione, trattamento, manipolazione, detenzione, deposito, trasporto, importazione, esportazione, impiego, commercio, cessazione della detenzione, raccolta e smaltimento di materie radioattive; funzionamento di macchine radiogene; lavorazioni minerarie; interventi in caso di emergenza radiologica o nucleare)
Il medico responsabile della Sorveglianza Medica dei lavoratori esposti è il MEDICO AUTORIZZATO, che è l'UNICA figura professionale che può:
assicurare la sorveglianza dei lavoratori esposti in Categoria A e B e degli apprendisti o studenti ad essi equiparati
sottoporre a visita medica i lavoratori che hanno subito una contaminazione o una irradiazione accidentale di grado elevato (sorveglianza medica eccezionale)
disporre trattamenti terapeutici d'urgenza, controllo clinico, scelta e programmazione degli esami necessari in casi di contaminazioni o irradiazioni accidentali di grado elevato;
decidere sull'eventuale allontanamento o isolamento del lavoratore accidentalmente irradiato o contaminato;
Il Medico Autorizzato inoltre si occupa di:
studio dei rischi professionali connessi alla destinazione lavorativa nonché la scelta e programmazione di opportune indagini specialistiche e di laboratorio, atte a valutare lo stato degli organi che possono essere maggiormente danneggiati dalle radiazioni;
visite mediche preventive; periodiche e straordinarie, eccezionali, in caso di contaminazioni o irradiazioni accidentali di grado elevato;
formulazione del giudizio sull'idoneità al lavoro specifico con rischio da radiazioni;
prosecuzione della sorveglianza, per un periodo opportuno, sul personale trasferito ad attività senza rischi di radiazioni;
indicazioni al lavoratore, nel corso della visita sul significato delle dosi ricevute, delle introduzioni di radionuclidi, degli esami medici e radiotossicologici e del giudizio di idoneità;
indicazioni al lavoratore, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, sulle eventuali prescrizioni mediche da assumere;
indicazioni al datore di lavoro del personale che può essere adibito ad operazioni con rischio di irradiazione eccezionale concordata;
consulenza al datore di lavoro per la predisposizione di tempestivi provvedimenti sanitari di decontaminazione;
notifica tempestiva al datore di lavoro dei casi di malattie professionali da radiazioni, alfine dei relativi adempimenti di competenza;
istituzione, aggiornamento e conservazione di un documento sanitario personale, per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza medica, contenente tutti i pertinenti dati di carattere clinico, lavorativo, dosimetrico;